Rapporto GRETA (Gruppo di esperti sulla lotta contro la tratta di esseri umani) 2014

30/09/2014

Relazione concernente l’attuazione  della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani da Italia

Primo turno di valutazione Adottato il 4 luglio 2014. Pubblicato il 22 set, 2014. Segretariato della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani

(GRETA e Comitato delle Parti) – Direzione Generale II – Democrazia Consiglio d’Europa. F-67075 Strasbourg Cedex Francia

+ 33 (0) 3 90 21 52 54trafficking@coe.int

http://www.coe.int/trafficking

Poiché la tratta degli esseri umani è un fenomeno mondiale, una delle finalità esplicite della Convenzione è quello di promuovere la cooperazione internazionale e lo è combattere il traffico. In questo contesto, è da notare che la Convenzione non si limita ai membri del Consiglio d’Europa; gli Stati non membri e l’Unione europea hanno anche la possibilità di diventare Parti.

Per essere efficace, e data la natura del fenomeno, una strategia di lotta contro la tratta degli esseri umani deve adottare un approccio coordinato e multidisciplinare, che comprenda la prevenzione, la tutela dei diritti delle vittime e il perseguimento dei trafficanti. La Convenzione contiene diverse disposizioni in ciascuna di queste tre aree, ponendo obblighi per Stati membri ad adottare misure adeguate, in partnership con la società civile e in cooperazione con altri Stati. Le misure previste dalla Convenzione in materia di prevenzione comprendono sensibilizzazione per le persone vulnerabili alla tratta; iniziative economiche e sociali per affrontare le cause alla base della tratta; azioni volte a scoraggiare la domanda; e mettere in atto misure di controllo alle frontiere per prevenire e rilevare la tratta di esseri umani. La convenzione prevede inoltre una serie di misure per proteggere e promuovere i diritti delle vittime. Le vittime della tratta devono essere identificati e riconosciuti come tali, al fine di evitare alla polizia e alle autorità pubbliche di trattarli come “migranti irregolari” o criminali. Alle vittime deve essere concessa assistenza fisica e psicologica e sostegno per il reinserimento nella società. Inoltre, in virtù della convenzione, le vittime hanno diritto a un minimo di 30 giorni di tempo per riprendersi e sottrarsi all’influenza dei trafficanti e di prendere una decisione circa la loro possibile cooperazione con le autorità. Il permesso di soggiorno rinnovabile dovrebbe essere concesso, se ​​la loro situazione personale lo richieda, e / o se la loro costante presenza è necessaria al fine di collaborare in un’indagine penale. Inoltre, la Convenzione stabilisce il diritto delle vittime di ottenere un risarcimento e prevede misure per il loro rimpatrio tenendo conto dei loro diritti, della sicurezza e della dignità delle vittime. Nel settore del diritto penale sostanziale e processuale, la Convenzione pone in ogni sua parte una serie di obblighi, volti a consentire l’efficace perseguimento dei trafficanti e di garantire che siano puniti in modo proporzionato e dissuasivo. Particolare attenzione è rivolta alla questione della vittima e la protezione dei testimoni durante il procedimento di indagine e giudiziario. Le parti devono inoltre prevedere la possibilità di non imporre sanzioni alle vittime per il loro coinvolgimento in attività illecite.

(Traduzione in Italiano tramite traduttore Google)