Rapporto GRETA (Gruppo di esperti sulla lotta contro la tratta di esseri umani) 2014
Relazione concernente l’attuazione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani da Italia
Primo turno di valutazione Adottato il 4 luglio 2014. Pubblicato il 22 set, 2014. Segretariato della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani
(GRETA e Comitato delle Parti) – Direzione Generale II – Democrazia Consiglio d’Europa. F-67075 Strasbourg Cedex Francia
+ 33 (0) 3 90 21 52 54trafficking@coe.int
http://www.coe.int/trafficking
Poiché la tratta degli esseri umani è un fenomeno mondiale, una delle finalità esplicite della Convenzione è quello di promuovere la cooperazione internazionale e lo è combattere il traffico. In questo contesto, è da notare che la Convenzione non si limita ai membri del Consiglio d’Europa; gli Stati non membri e l’Unione europea hanno anche la possibilità di diventare Parti.
Per essere efficace, e data la natura del fenomeno, una strategia di lotta contro la tratta degli esseri umani deve adottare un approccio coordinato e multidisciplinare, che comprenda la prevenzione, la tutela dei diritti delle vittime e il perseguimento dei trafficanti. La Convenzione contiene diverse disposizioni in ciascuna di queste tre aree, ponendo obblighi per Stati membri ad adottare misure adeguate, in partnership con la società civile e in cooperazione con altri Stati. Le misure previste dalla Convenzione in materia di prevenzione comprendono sensibilizzazione per le persone vulnerabili alla tratta; iniziative economiche e sociali per affrontare le cause alla base della tratta; azioni volte a scoraggiare la domanda; e mettere in atto misure di controllo alle frontiere per prevenire e rilevare la tratta di esseri umani. La convenzione prevede inoltre una serie di misure per proteggere e promuovere i diritti delle vittime. Le vittime della tratta devono essere identificati e riconosciuti come tali, al fine di evitare alla polizia e alle autorità pubbliche di trattarli come “migranti irregolari” o criminali. Alle vittime deve essere concessa assistenza fisica e psicologica e sostegno per il reinserimento nella società. Inoltre, in virtù della convenzione, le vittime hanno diritto a un minimo di 30 giorni di tempo per riprendersi e sottrarsi all’influenza dei trafficanti e di prendere una decisione circa la loro possibile cooperazione con le autorità. Il permesso di soggiorno rinnovabile dovrebbe essere concesso, se la loro situazione personale lo richieda, e / o se la loro costante presenza è necessaria al fine di collaborare in un’indagine penale. Inoltre, la Convenzione stabilisce il diritto delle vittime di ottenere un risarcimento e prevede misure per il loro rimpatrio tenendo conto dei loro diritti, della sicurezza e della dignità delle vittime. Nel settore del diritto penale sostanziale e processuale, la Convenzione pone in ogni sua parte una serie di obblighi, volti a consentire l’efficace perseguimento dei trafficanti e di garantire che siano puniti in modo proporzionato e dissuasivo. Particolare attenzione è rivolta alla questione della vittima e la protezione dei testimoni durante il procedimento di indagine e giudiziario. Le parti devono inoltre prevedere la possibilità di non imporre sanzioni alle vittime per il loro coinvolgimento in attività illecite.
(Traduzione in Italiano tramite traduttore Google)
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